Come si diventa parlamentari?
Ogni cittadino svizzero maggiorenne può essere eletto nel Consiglio nazionale o nel Consiglio degli Stati. In Svizzera si è maggiorenni all’età di 18 anni. La maggioranza dei politici che siedono in Parlamento aderiscono a un partito ma non si tratta di una condizione strettamente necessaria. In Parlamento si può infatti essere eletti anche se non si appartiene a un partito.
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Ogni cittadino svizzero maggiorenne può essere eletto nel Consiglio nazionale o nel Consiglio degli Stati. In Svizzera si è maggiorenni all’età di 18 anni. La maggioranza dei politici che siedono in Parlamento aderiscono a un partito ma non si tratta di una condizione strettamente necessaria. In Parlamento si può infatti essere eletti anche se non si appartiene a un partito.
Nel Consiglio nazionale come pure nel Consiglio degli Stati si è eletti per quattro anni. Questo quadriennio viene denominato anche "legislatura". Una persona eletta non può sedere contemporaneamente in entrambe le Camere. Appena terminato il suo mandato quadriennale, il parlamentare può candidarsi per essere rieletto nella medesima Camera o nell’altra.
I deputati neoeletti in una delle due Camere devono prestare giuramento o promessa solenne in occasione della prima sessione. Chi presta giuramento dichiara levando tre dita della mano destra: "Giuro dinanzi a Dio onnipotente di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato". Chi presta promessa solenne dichiara: "Prometto di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato".
A differenza del giuramento, la promessa non presenta alcun riferimento religioso. Ciascun deputato può decidere se prestare giuramento o promessa solenne.
Elezioni
Chi ha la cittadinanza svizzera ed è maggiorenne può votare ed eleggere a livello federale. Le elezioni parlamentari hanno luogo ogni quattro anni. Ogni singolo elettore può eleggere soltanto candidati del Cantone in cui si abita.
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Elezioni del Consiglio nazionale
Dal 1919 gli Svizzeri eleggono il Consiglio nazionale secondo il sistema proporzionale. Nel sistema proporzionale i 200 seggi sono attribuiti ai partiti in base al numero di voti ottenuti. Successivamente i seggi sono assegnati ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti all’interno del loro partito. Diversamente dal sistema maggioritario, il sistema proporzionale permette anche a membri di piccoli partiti di accedere al Parlamento.
Vi sono Cantoni che, a causa del numero ridotto di abitanti, possono farsi rappresentare in Consiglio nazionale soltanto da un parlamentare: si tratta di Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Glarona, Nidvaldo, Obvaldo e Uri. Essi votano i rispettivi deputati secondo il sistema maggioritario.
Elezioni del Consiglio degli Stati
I membri del Consiglio degli Stati sono eletti secondo il sistema maggioritario. Fanno eccezione i Cantoni del Giura e di Neuchâtel che eleggono i rispettivi rappresentanti secondo il sistema proporzionale. Gli abitanti di ogni Cantone eleggono due propri candidati al Consiglio degli Stati. I Cantoni di Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Basilea Campagna, Basilea Città, Nidvaldo e Obvaldo eleggono soltanto un consigliere agli Stati ciascuno.
Secondo questo sistema, ad esempio il Cantone di Zurigo con oltre un milione di abitanti sarà anch’esso rappresentato in Parlamento soltanto da due deputati esattamente come il Cantone di Uri che ha soltanto 36 000 abitanti. Nel Consiglio degli Stati i Cantoni grandi e quelli piccoli sono quasi tutti rappresentati dallo stesso numero di parlamentari.